ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

  1. SCOPO

Fornire informazioni sulla corretta gestione degli ingressi dei lavoratori con il Green Pass

  1. Periodo di applicazione

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021

  1. A chi si applica

A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato.

A chiunque svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro di altra Ditta, anche sulla base di contratti esterni.

Nota: Da come riportato nella norma si applica a tutte le tipologie di lavoro (contratto a tempo determinato, indeterminato, contratti di somministrazione lavoro, contratti a progetto, formazione professionale, ecc.) e a tutte le tipologie di aziende del settore privato quindi anche a professionisti, ecc.

  1. Prescrizioni per i lavoratori

Ai fini dell’accesso nei luoghi in cui in cui svolge la propria attività, I LAVORATORI devono possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

Nota: Visto che viene indicato “…esibire” non sembra che la norma preveda la possibilità di conservare copia del Green pass. Sarebbe comodo registrare la data di scadenza del Green pass in modo da ridurre ed ottimizzare il numero di controlli giornaliero ma non è chiaro se per motivi di privacy questo sia permesso. Si attendono precisazioni in merito.

  1. Prescrizioni per i Datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a controllare che i lavoratori siano in possesso della certificazione verde COVID-19.

Per i lavoratori che prestano la propria opera presso altre Ditte i controlli devono essere effettuati sia dai propri datori di lavoro sia dai datori di lavoro della Ditta ove vanno ad operare.

Nota: Non viene indicato che i controlli debbano essere registrati, si consiglia tuttavia di tenere un documento ove vengono registrati i controlli effettuati nei diversi giorni.

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, definiscono:

  • Le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro
  • Individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi

Nota: Viene indicato “anche a campione”. Si consiglia pertanto la prima volta di controllare tutti i lavoratori poi stabilire in procedura se procedere o meno a campione.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

Nota: Il punto non è chiaro ma sembra che la verifica vada effettuata mediante l’App “VerificaC19” scaricabile per Android e Apple.

 Sospensione dei lavoratori

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

  1. Sanzioni

L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione amministrativa di euro da 600 a 1.500.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Nota: Viene indicato “l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro” quindi a mio parere la sanzione scatta nel momento in cui il datore di lavoro ha verificato la violazione con il lavoratore all’interno dei luoghi di lavoro. La violazione pertanto non scatta nel caso in cui si rilevi la non conformità prima di accedere a tali luoghi di lavoro. Attenzione: per alcuni giudici si accede al luogo di lavoro nel momento in cui il lavoratore entra nelle aree di pertinenza della Ditta (es. per parcheggiare il proprio mezzo) quindi anche in questo caso non è chiaro quale sia il momento in cui scatta la violazione.

  1. Cosa occorre fare
  2. Redigere una procedura per la gestione degli accessi
  3. Comunicare ai lavoratori i loro obblighi
  4. Incaricare formalmente uno o più soggetti al controllo degli accessi
  5. Redigere modello di contestazione della violazione e di lettera di sospensione dal lavoro per violazione della norma.
  6. Redigere lettera comunicazione violazione al prefetto

Nota: Le presenti indicazioni derivano dalla lettura della bozza della norma che deve essere ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ci si riserva di apportare modifiche alla presente comunicazione.

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