MOCA

Sono definiti “materiali e oggetti a contatto con gli alimenti” (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

COSA OCCORRE FARE

Implementazione sistema di controllo qualità
Comunicazione di attività MOCA (DIA)
Rintracciabilità
Dichiarazione di conformità MOCA
Implementazione sistema di controllo qualità

L’applicazione sistematica di misure stabilite nell’ambito del Sistema di Assicurazione di Qualità al fine di garantire che i materiali di partenza e i materiali e gli oggetti intermedi e finiti siano conformi alle specifiche elaborate nel Sistema di Assicurazione della Qualità (Reg. 2023/2006/CE art. 3).

Comunicazione di attività MOCA (DIA)

Definizione:

L’art. 6 comma 1. del Decreto n. 29 del 10 febbraio 2018 prevede che :

  1. 1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attivita’ di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attivita’ di distribuzione al consumatore finale.
  2. 2. Nel caso in cui l’attivita’ posta in essere dall’operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 e’ riportata nella medesima segnalazione.
  3. 3. Gli operatori economici che gia’ operano provvedono all’adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

L’omessa segnalazione è sanzionata dal comma 4. Del medesimo articolo:

4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

MODELLO DI COMUNICAZIONE

MODELLO-MOCA-6-luglio-2017–4

Rintracciabilità

Concetto importante è quello della rintracciabilità, definita come:

La possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione” (Regolamento 1935/2004/CE art.2).

Il Regolamento, all’articolo 17, riporta che la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti debba essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.

Gli Operatori economici devono quindi dotarsi di sistemi di gestione e procedure che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti utilizzati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che dovessero richiederle 

La possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione (Reg. 1935/2004/CE art.2)

Dichiarazione di conformità MOCA

Tutti gli articoli MOCA devono essere accompagnati dalla Dichiarazione di conformità, come da esempio:

DdC MOCA

CONTESTO NORMATIVO.

L’obbligo della dichiarazione MOCA era previsto dal Decreto Ministeriale n° 6 del 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”.

D.M. 21 MARZO 1973

Regolamento 1935/2004

Regolamento 2023/2006

Regolamento 10/2011

D.P.R. 777/1982

D.Lgs. 29/2017

LINEE GUIDA MOCA

LINEE GUIDA VERNICI, ADESIVI, INCHIOSTRI PER MOCA

Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) Inchiostri da stampa per materiali a contatto con alimenti

OPUSCOLO MOCA DELLA COMUNITA’ EUOROPEA

ETICHETTATURA AMBIENTALE

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è dal 01/01/2023

D. LGS. 152/2006 – ART. 219

D. LGS. 152/2006 – ART. 218

Decisione 129/97/CE

Nota di chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica sull’etichettatura ambientale degli imballaggi

LINEE GUIDA – MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

CONAI
Vademecum per l’utilizzo dei canali digitali per l’etichettatura ambientale degli imballaggi

CONAI
Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria

CONAI
Nota informativa borse di plastica

Sabbatini Consulting S.a.s. Di Sabbatini Roberto & C.

© Copyright 2018-2021 – Sabbatini Consulting S.a.s.
Webmaster Sabbatini Roberto